Forse non tutti sanno che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose.
Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.
Testo integrale della legge LEGGE 1999/44 CE
SENATO DELLA REPUBBLICA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei
beni di consumo.
( Parere ai sensi dellart. 1 comma 3 della legge del 29
Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello
piu elevato di tutela del consumatore per assicurare la
conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto
concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dellart.
1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve
essere recepita nellordinamento nazionale entro il 13 Gennaio
2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1°
Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha alluopo
fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della
disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di
modifica dellistituto della vendita disciplinato dal codice
civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge
comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento
con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle
disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni
che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la
possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il
venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un
termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo
non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista
dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza
, esteso , come è anche avvenuto con la previsione che
, ove il consumatore sia stato convenuto per ladempimento
del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti
dal decreto , purchè abbia assolto allonere della
tempestiva denuncia del difetto di conformità .
In relazione allarticolo si segnala che :
L Art. 1 stabilisce lambito di applicazione della
disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai
contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta
, quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo .
Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie
per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di
bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale
ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore
viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale
, uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni
trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione
che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto
dellusura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .
L Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo
devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche
con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle
istruzione per la installazione del bene , ed altresì con
riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed
accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .
L Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo
luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione
o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore ,
con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento
o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese
di questultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del
ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore
per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati
dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta
, chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
. E previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire
al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che
il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo
alla riparazione o alla sostituzione .
L Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .
L Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell art. n. 1495 del c.c. si prevede che lonere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . Lazione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per lesecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.
L Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .
L Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore
di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità
, intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto
, inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata dufficio dal giudice.
Per i beni usati , larco temporale della responsabilità
del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra
le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale
che preveda lapplicazione al contratto di una legislazione
straniera che abbia leffetto di privare il consumatore dei
diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti
uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
.
L Art. 8 chiarisce che lesercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato lesercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dellordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
L Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce
con le competenze delle regioni .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e
allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo ;
Vista l art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta
dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri ,
della Giustizia , dell Economia e delle Finanze ;
Emana il seguente decreto legislativo :
Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )
1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti
dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti
di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto
e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti
di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei allattività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare
, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie,
anche mediante delega dei notai ; lacqua e il gas , quando
non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata ; lenergia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che nellambito della propria attività imprenditoriale
o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , limportatore
del bene di consumo nel territorio dell Unione Europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire
, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora
esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto
di vendita .
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dalluso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .
Art. 2
( Conformità al Contratto )
1. Il venditore ha lobbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto
se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei alluso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso
, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche
dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o
dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità
e sulletichettatura ;
d) Sono altresì idonei alluso particolare voluto
dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e che
il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento
della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con lordinaria
diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal
consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche
di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non
poteva conoscerla con
lordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente
corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di
acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dallimperfetta
installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando linstallazione
fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o
sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito
per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a
causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto
di conformità esistente al momento della consegna del bene
.
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha
diritto al ripristino , senza spese , della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma
3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9
e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore
di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i
casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile
o eccessivamente oneroso rispetto allaltro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto allaltro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità
;
b) dellentità del difetto di conformità ;
c) delleventualità che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore
.
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non
eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo
o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6
, il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058
del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato
, ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del
venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore
deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del
bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il
bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per
la mano dopera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti
al consumatore.
9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione
si tiene conto delluso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile
, con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui
al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .
11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .
Art. 4
( Diritto di Regresso )
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti
del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile
ad unazione o ad unomissione del produttore , di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva
o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso ,
salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto
o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore può agire , entro un anno dallesecuzione
della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto
prestato .
Art. 5
( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dellart.
3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dallart. 3
, comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto
difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore
ha riconosciuto lesistenza del difetto o lha occultato
.
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. Lazione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine
di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto
con lesecuzione del contratto , può tuttavia far
valere sempre i diritti di cui allart. 3 , comma 2, purchè
il difetto di conformità sia stato denunciato entro due
mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6
( Garanzia Convenzionale )
1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre
secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia
medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare
:
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile loggetto della garanzia
e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente
la durata e lestensione territoriale della garanzia , nonché
il nome e lindirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e
a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza
pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell Unione
Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi
2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne lapplicazione .
Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore
prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità
e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i
diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata dufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono
introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino
la responsabilità del venditore per un periodo di tempo
inferiore a quello di cui all art. 5 , comma 1 , ma non
inferiore ad un anno .
3. E nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo lapplicabilità
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario
, abbia leffetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti
un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro
dell Unione Europea .
Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )
1. Lesercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto
lascia impregiudicato lesercizio di altri diritti di cui
il consumatore può avvalersi in base allordinamento
vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità
contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi
e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .
Art. 9
( Norme Transitorie )
1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni
ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore
sia avvenuta anteriormente allentrata in vigore del presente
decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui allart.
6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai
prodotti immessi sul mercato prima dellentrata in vigore
del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana .
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare .
L Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo
luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione
o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore ,
con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento
o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese
di questultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del
ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore
per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati
dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta
, chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
. E previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire
al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che
il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo
alla riparazione o alla sostituzione .
L Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .
L Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell art. n. 1495 del c.c. si prevede che lonere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . Lazione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per lesecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.
L Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .
L Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore
di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità
, intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto
, inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata dufficio dal giudice.
Per i beni usati , larco temporale della responsabilità
del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra
le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale
che preveda lapplicazione al contratto di una legislazione
straniera che abbia leffetto di privare il consumatore dei
diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti
uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
.
L Art. 8 chiarisce che lesercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato lesercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dellordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
L Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce
con le competenze delle regioni .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e
allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo ;
Vista l art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta
dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri ,
della Giustizia , dell Economia e delle Finanze ;
Emana il seguente decreto legislativo :
Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )
1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti
dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti
di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto
e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti
di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei allattività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare
, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie,
anche mediante delega dei notai ; lacqua e il gas , quando
non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata ; lenergia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che nellambito della propria attività imprenditoriale
o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , limportatore
del bene di consumo nel territorio dell Unione Europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire
, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora
esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto
di vendita .
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dalluso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .
Art. 2
( Conformità al Contratto )
1. Il venditore ha lobbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto
se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei alluso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso
, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche
dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o
dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità
e sulletichettatura ;
d) Sono altresì idonei alluso particolare voluto
dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e che
il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento
della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con lordinaria
diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal
consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche
di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non
poteva conoscerla con
lordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente
corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di
acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dallimperfetta
installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando linstallazione
fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o
sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito
per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a
causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto
di conformità esistente al momento della consegna del bene
.
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha
diritto al ripristino , senza spese , della conformità
del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma
3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9
e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore
di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i
casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile
o eccessivamente oneroso rispetto allaltro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto allaltro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità
;
b) dellentità del difetto di conformità ;
c) delleventualità che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore
.
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non
eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo
o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6
, il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058
del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato
, ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del
venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore
deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del
bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il
bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per
la mano dopera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti
al consumatore.
9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione
si tiene conto delluso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile
, con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui
al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .
11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .
Art. 4
( Diritto di Regresso )
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti
del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile
ad unazione o ad unomissione del produttore , di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva
o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso ,
salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto
o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore può agire , entro un anno dallesecuzione
della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto
prestato .
Art. 5
( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dellart.
3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dallart. 3
, comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto
difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore
ha riconosciuto lesistenza del difetto o lha occultato
.
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. Lazione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine
di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto
con lesecuzione del contratto , può tuttavia far
valere sempre i diritti di cui allart. 3 , comma 2, purchè
il difetto di conformità sia stato denunciato entro due
mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6
( Garanzia Convenzionale )
1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre
secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia
medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare
:
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile loggetto della garanzia
e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente
la durata e lestensione territoriale della garanzia , nonché
il nome e lindirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e
a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza
pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell Unione
Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi
2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne lapplicazione .
Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore
prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità
e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i
diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata dufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono
introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino
la responsabilità del venditore per un periodo di tempo
inferiore a quello di cui all art. 5 , comma 1 , ma non
inferiore ad un anno .
3. E nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo lapplicabilità
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario
, abbia leffetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti
un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro
dell Unione Europea .
Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )
1. Lesercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto
lascia impregiudicato lesercizio di altri diritti di cui
il consumatore può avvalersi in base allordinamento
vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità
contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi
e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .
Art. 9
( Norme Transitorie )
1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni
ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore
sia avvenuta anteriormente allentrata in vigore del presente
decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui allart.
6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai
prodotti immessi sul mercato prima dellentrata in vigore
del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana .
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare .